decreto antifrode per tecnici asseveratori, visto leggero e superbonus
Con il decreto legge 11 novembre 2021 n. 157, noto come decreto “Antifrode”, sono state introdotte importanti novità in tema di Visto leggero e Bonus.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021, riportante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, nasce con l’obiettivo di combattere gli abusi e i casi di frode legati alla circolazione dei Bonus edilizi.
 
 

Le Novità introdotte dal decreto legge 157/2021

 
Il decreto “Antifrode” all’art.1 dichiara che il contribuente, che intenda optare per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta corrispondente all’ordinaria detrazione edilizia, deve: richiedere il visto di conformità delle informazioni riportate nella documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, e richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, co. 13-bis, del DL 34/2020.
 
 
Il visto di conformità, in caso di richiesta di Superbonus 110%, deve essere presentato anche in caso si sceglie l’opzione della dichiarazione dei redditi, tranne se quest’ultima viene presentata dal contribuente o per il tramite del sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
 
Con l’art 2, inoltre, si prevede:
-  la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di sospendere, entro cinque giorni dall'invio della comunicazione e per un periodo non superiore a 30, gli effetti delle opzioni di sconto e delle cessioni, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio, che saranno individuati con criteri diversi a seconda della tipologia dei crediti ceduti;
- una maggiore responsabilità dei fornitori e dei cessionari con il concorso in violazione, unitamente al beneficiario del bonus, nel caso in cui omettano di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.
 
 

I requisiti della Polizza Visto leggero per il professionista

 
Le novità introdotte devono essere incluse nell’Assicurazione per il Visto Leggero, sia per chi opera nell’ambito tecnico dei Bonus, sia per chi si occupa dell’aspetto contabile del visto leggero.
Ricordiamo infatti che il professionista abilitato a rilasciare il Visto di Conformità deve munirsi di un’adeguata assicurazione con il fine di tutelarsi in caso di risarcimento per danni cagionati a terzi per negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio della sua attività.
 
La Polizza, per essere adeguata e valida, deve avere:
  • un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a euro 3.000.000;
  • una copertura che non include franchigie o scoperti, ad esclusione del caso in cui la Compagnia si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
  • la previsione del totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
 
 

Agenzia delle Entrate: provvedimento n. 312528

 
Con il provvedimento n. 312528 sono state rese operative le nuove disposizioni. Attraverso quest’ultimo, infatti, l’Agenzia delle entrate ha fornito il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura riguardanti le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Ne consegue che tutti i Modelli di comunicazione delle opzioni esercitate da oggi in poi (ex articolo 121 del DL 34/2020), anche se relativi a spese sostenute in precedenza, devono essere accompagnati da un visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Per quanto riguarda l’attestazione di congruità dei prezzi, sembrerebbe razionale ritenere che non riguardi le spese sostenute prima del 12 novembre 2021 soprattutto se si considera che adesso, per alcune categorie di beni, dovrà considerare non solo i prezziari regionali, indicati dal DM 6 agosto 2020, ma anche i valori massimi che saranno successivamente stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Sul punto, in ogni caso, si attende un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.