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Assicurazione Professionale Tributarista
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Calcola un PreventivoL’ Assicurazione Professionale Tributarista è obbligatoria?
L’ Assicurazione Professionale Tributarista è caratterizzata anch’essa ad un sorta di obbligatorietà, non dettata dal D.L. 138 del 13.8.2011 convertito in L. n. 148/2011, bensì dalle Associazioni di Categoria che richiedono l’ Assicurazione Professionale come requisito per iscriversi.
Questo perché attualmente non esiste un Albo dei Tributaristi, ma esclusivamente delle Associazioni di Categoria.
Di conseguenza, il Tributarista è iscritto ad associazioni di categoria come: ANCOT, LAPET, ATI, INT che richiedono, in fase di iscrizione, una polizza di responsabilità civile professionale.
Discorso diverso per coloro che svolgono l’Attività Tributaria in qualità di Commercialisti o Consulenti del Lavoro.
In questi casi l’Assicurazione RC Professionale è obbligatoria come da direttive del D.L. 138 del 13.8.2011 convertito in L. n. 148/2011 la cui entrata in vigore, per via di due successive proroghe, è datata 2013.
La Polizza RC Professionale per i Commercialisti o Consulenti del Lavoro è reperibile all’ interno dell’Area Contabile e Giuridica.
Cosa include l’Assicurazione Professionale Tributarista?
Questa Assicurazione Professionale Tributarista include:
- Tutte le richieste di risarcimento avanzate da terzi (Clienti)
- Infortuni dei collaboratori e dipendenti (RCO);
- Tutela Legale in sede civile fino ad un massimo del 25% del massimale (TL).
A chi si rivolge?
L' Assicurazione Professionale proposta dalla nostra società è specifica per il Tributarista infatti all’interno della Polizza è specificato che “la garanzia è operante per Assicurati e/o iscritti all’Albo professionale del relativo Ordine (ove previsto) e svolga l’attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano”.
Risulta chiaro come tale Polizza Professionale copra, a differenza di altre, realmente l’attività del Tributarista.
Nel caso in cui si tratti di uno Studio Associato o Società fra Professionisti, la garanzia, alle condizioni di polizza e limite massimale, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l’attività esercitata per conto dello studio professionale o società, sia per quella come singolo professionista.
Quali richieste di risarcimento sono coperte dalla Polizza?
L’ Assicurazione Professionale Tributarista qui presentata copre tutte le attività svolte dal Professionista.
A titolo esemplificativo di seguito sono riportate, purchè richiamate in polizza, alcune delle attività coperte:
- attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell’Assicurato;
- l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi, anche peritali, affidati dall’autorità giudiziaria e/o Amministrativa, le attività di stima di enti non quotati purché inerenti all’attività professionale indicata in polizza;
- l’espletamento dell’attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- l’esercizio dell’attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall’Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista anche quando svolta per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all’Assicurato stesso;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, incluse quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fermi – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell’ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest’ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;
- l’attività di componente di Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- l’uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- Attività di Amministratore di Stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall’Art. 1130 Codice Civile;
- Vincolo di Solidarietà (fermo tuttavia il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili)
Se il professionista svolge anche attività di EDP (Centro elaborazioni dati per buste paga) è possibile estendere la copertura assicurativa anche a questo tipo di attività.
Qualora il Tributarista fosse anche Commercialista è consigliabile acquistare la polizza per l’attività di Commercialista con estensione all’attività di Tributarista.
Retroattività
Tutte le Polizze da noi proposte includono generalmente, e senza costi aggiuntivi, una Retroattività di 2 o più anni offrendo in ogni caso la possibilità, previo pagamento di un sovrappremio, di prolungare tale periodo fino a renderlo illimitato. Consigliamo in ogni caso la consultazione del fascicolo informativo al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alla durata o agli importi relativi alle estensioni al periodo di Retroattività.
Questo perché tutte le Polizze da noi proposte sono Claims Made, cioè garantiscono all’assicurato una copertura totale per tutto il periodo di validità della polizza, anche relativamente ad accadimenti verificatisi prima della stipulazione del contratto assicurativo.
Il modello precedente Losses Occuring limitava l’operatività della garanzia della polizza alle condotte illecite, causa di un danno, occorsi durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento.
Queste polizze Claims Made sono particolarmente adatte a tutelare l’attività di un professionista nel modo migliore dove spesso la data della condotta colposa del professionista e quella relativa alla richiesta di risarcimento possono non coincidere.
Per comprendere meglio facciamo un esempio pratico:
Un Tributarista, senza sinistri o situazioni che possano far scaturire richieste di risarcimento, acquista la polizza a Febbraio 2015 con decorrenza Febbraio 2015 e retroattività 2 anni. Se un cliente del Tributarista a cui è stato prestato un servizio a Febbraio 2013 dovesse notificare una richiesta di risarcimento, il Tributarista risulterebbe essere coperto grazie al periodo di retroattività di 2 anni.
Quindi 2 anni di retroattività significa che il Tributarista è coperto anche per tutte quelle richieste avvenute fino a due anni prima dell’acquisto dell’Assicurazione RC Professionale.
Estensioni
Una possibile estensione della Polizza Professionale per i Tributaristi è il “Visto Leggero”, chiamato anche “Visto di Conformità”, utile per l’asseverazione dell’IVA e per la presentazione dei 730, la quale può essere inclusa nella polizza o acquistata separatamente.
In base all’ultimo Decreto Legislativo del 21/11/2014 n.175 ( Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), i Tributaristi abilitati al rilascio del “Visto Leggero” :
- dovranno adeguare il massimale della loro polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’assistenza fiscale da € 1.032.913,80 a € 3.000.000,00;
- solo in caso di visto di conformità sulla dichiarazione 730, secondo le modifiche dell’art.6 all’ 39, la polizza dovrà essere integrata anche con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (rilascio di Visto Infedele).
Inoltre la copertura assicurativa mediante Visto Leggero viene estesa alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n.241 del 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione.
Rinnovo Polizza Tributarista
L’ Assicurazione Professionale Tributarista ha durata annuale.
Per alcune Polizze non è previsto il tacito rinnovo e, nell’approssimarsi alla scadenza della Polizza, sarà contattato da un nostro consulente per rinnovare in modo semplice e veloce; per altre, invece, è previsto il rinnovo automatico.
Per saperne di più si consiglia di leggere le condizioni contrattuali relative alla Polizza.
Informazioni Generali
L’ Assicurazione Professionale Tributarista è obbligatoria?
L’ Assicurazione Professionale Tributarista è caratterizzata anch’essa ad un sorta di obbligatorietà, non dettata dal D.L. 138 del 13.8.2011 convertito in L. n. 148/2011, bensì dalle Associazioni di Categoria che richiedono l’ Assicurazione Professionale come requisito per iscriversi.
Questo perché attualmente non esiste un Albo dei Tributaristi, ma esclusivamente delle Associazioni di Categoria.
Di conseguenza, il Tributarista è iscritto ad associazioni di categoria come: ANCOT, LAPET, ATI, INT che richiedono, in fase di iscrizione, una polizza di responsabilità civile professionale.
Discorso diverso per coloro che svolgono l’Attività Tributaria in qualità di Commercialisti o Consulenti del Lavoro.
In questi casi l’Assicurazione RC Professionale è obbligatoria come da direttive del D.L. 138 del 13.8.2011 convertito in L. n. 148/2011 la cui entrata in vigore, per via di due successive proroghe, è datata 2013.
La Polizza RC Professionale per i Commercialisti o Consulenti del Lavoro è reperibile all’ interno dell’Area Contabile e Giuridica.
Cosa include l’Assicurazione Professionale Tributarista?
Questa Assicurazione Professionale Tributarista include:
- Tutte le richieste di risarcimento avanzate da terzi (Clienti)
- Infortuni dei collaboratori e dipendenti (RCO);
- Tutela Legale in sede civile fino ad un massimo del 25% del massimale (TL).
A chi si rivolge?
L' Assicurazione Professionale proposta dalla nostra società è specifica per il Tributarista infatti all’interno della Polizza è specificato che “la garanzia è operante per Assicurati e/o iscritti all’Albo professionale del relativo Ordine (ove previsto) e svolga l’attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano”.
Risulta chiaro come tale Polizza Professionale copra, a differenza di altre, realmente l’attività del Tributarista.
Nel caso in cui si tratti di uno Studio Associato o Società fra Professionisti, la garanzia, alle condizioni di polizza e limite massimale, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l’attività esercitata per conto dello studio professionale o società, sia per quella come singolo professionista.
Quali richieste di risarcimento sono coperte dalla Polizza?
L’ Assicurazione Professionale Tributarista qui presentata copre tutte le attività svolte dal Professionista.
A titolo esemplificativo di seguito sono riportate, purchè richiamate in polizza, alcune delle attività coperte:
- attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell’Assicurato;
- l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi, anche peritali, affidati dall’autorità giudiziaria e/o Amministrativa, le attività di stima di enti non quotati purché inerenti all’attività professionale indicata in polizza;
- l’espletamento dell’attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- l’esercizio dell’attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall’Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista anche quando svolta per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all’Assicurato stesso;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, incluse quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fermi – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell’ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest’ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;
- l’attività di componente di Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- l’uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- Attività di Amministratore di Stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall’Art. 1130 Codice Civile;
- Vincolo di Solidarietà (fermo tuttavia il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili)
Se il professionista svolge anche attività di EDP (Centro elaborazioni dati per buste paga) è possibile estendere la copertura assicurativa anche a questo tipo di attività.
Qualora il Tributarista fosse anche Commercialista è consigliabile acquistare la polizza per l’attività di Commercialista con estensione all’attività di Tributarista.
Retroattività
Tutte le Polizze da noi proposte includono generalmente, e senza costi aggiuntivi, una Retroattività di 2 o più anni offrendo in ogni caso la possibilità, previo pagamento di un sovrappremio, di prolungare tale periodo fino a renderlo illimitato. Consigliamo in ogni caso la consultazione del fascicolo informativo al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alla durata o agli importi relativi alle estensioni al periodo di Retroattività.
Questo perché tutte le Polizze da noi proposte sono Claims Made, cioè garantiscono all’assicurato una copertura totale per tutto il periodo di validità della polizza, anche relativamente ad accadimenti verificatisi prima della stipulazione del contratto assicurativo.
Il modello precedente Losses Occuring limitava l’operatività della garanzia della polizza alle condotte illecite, causa di un danno, occorsi durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento.
Queste polizze Claims Made sono particolarmente adatte a tutelare l’attività di un professionista nel modo migliore dove spesso la data della condotta colposa del professionista e quella relativa alla richiesta di risarcimento possono non coincidere.
Per comprendere meglio facciamo un esempio pratico:
Un Tributarista, senza sinistri o situazioni che possano far scaturire richieste di risarcimento, acquista la polizza a Febbraio 2015 con decorrenza Febbraio 2015 e retroattività 2 anni. Se un cliente del Tributarista a cui è stato prestato un servizio a Febbraio 2013 dovesse notificare una richiesta di risarcimento, il Tributarista risulterebbe essere coperto grazie al periodo di retroattività di 2 anni.
Quindi 2 anni di retroattività significa che il Tributarista è coperto anche per tutte quelle richieste avvenute fino a due anni prima dell’acquisto dell’Assicurazione RC Professionale.
Estensioni
Una possibile estensione della Polizza Professionale per i Tributaristi è il “Visto Leggero”, chiamato anche “Visto di Conformità”, utile per l’asseverazione dell’IVA e per la presentazione dei 730, la quale può essere inclusa nella polizza o acquistata separatamente.
In base all’ultimo Decreto Legislativo del 21/11/2014 n.175 ( Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), i Tributaristi abilitati al rilascio del “Visto Leggero” :
- dovranno adeguare il massimale della loro polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’assistenza fiscale da € 1.032.913,80 a € 3.000.000,00;
- solo in caso di visto di conformità sulla dichiarazione 730, secondo le modifiche dell’art.6 all’ 39, la polizza dovrà essere integrata anche con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (rilascio di Visto Infedele).
Inoltre la copertura assicurativa mediante Visto Leggero viene estesa alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n.241 del 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione.
Rinnovo Polizza Tributarista
L’ Assicurazione Professionale Tributarista ha durata annuale.
Per alcune Polizze non è previsto il tacito rinnovo e, nell’approssimarsi alla scadenza della Polizza, sarà contattato da un nostro consulente per rinnovare in modo semplice e veloce; per altre, invece, è previsto il rinnovo automatico.
Per saperne di più si consiglia di leggere le condizioni contrattuali relative alla Polizza.
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In alternativa è possibile chiamare direttamente allo 085 / 906 6336; i nostri consulenti saranno sempre pronti ad aiutarti a scegliere la soluzione assicurativa più adatta alle tue esigenze.
Dettagli
Principali esclusioni
Per quanto concerne le principali esclusioni, la nostra Polizza di Responsabilità Civile per il Tributarista non comprende i sinistri conseguenti a, o derivanti da:
- omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- attività diverse da quella professionale definita in polizza, in particolare non vale in relazione all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa;
- attività non direttamente riconducibili a quelle coperte dalla presente Assicurazione;
- le richieste di risarcimento già pervenute o circostanze note prima della stipula della polizza.
Limiti territoriali
La copertura assicurativa è valida per le richieste di risarcimento scaturite da danni realizzati in tutto il territorio mondiale esclusi gli Stati Uniti d’America e il Canada.
Premi, Massimali e Franchigie
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I costi possono variare a seconda delle caratteristiche, del massimale, del fatturato e della Compagnia Assicurativa.
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