polizza rc auto obbligatoria anche se l'auto ĆØ ferma o in spazi privati

Notizie importanti per gli automobilisti: la Cassazione, infatti, ha esteso la copertura della Polizza Rc auto anche alle aree private.

Secondo la sentenza n. 21983, depositata dalle Sezioni unite della Cassazione il 30 luglio 2021, ha incluso nello spazio della copertura assicurativa obbligatoria anche le aree private.

 

Cosa dice la legge sul concetto di “circolazione”: Polizza obbligatoria anche per auto ferme
 

La giurisprudenza si è già occupata più volte della questione cercando di definire l’area di validità dell’obbligo dell’assicurazione auto.

La Corte era già intervenuta già nel 2015 con la sentenza n.8620 per chiarire che rientra nella copertura della polizza RCA anche il sinistro causato da un veicolo fermo, o che comunque non è in circolazione in quel dato momento: “La nozione di circolazione stradale, ex art. 2054 c.c., contempla: il veicolo in posizione di arresto, l'ingombro operato dalla vettura sugli spazi adibiti alla circolazione, le operazioni propedeutiche alla partenza o collegate alla fermata e tutte le attività che il veicolo è destinato a compiere e per le quali può circolare. V. anche: Cass. n. 3257/2016.”

Sulla base di questi principi quindi anche la sosta può rientrare nel concetto di circolazione.

In realtà la giurisprudenza ha iniziato ad adottare un’interpretazione estesa dell'articolo 2054 c.c. già negli anni Novanta.

In particolare dal 1996 si è sostenuto che tale norma "è estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale concorso sia stato accertato in concreto" (sentenza Cassazione n. 3131 del 4 aprile 1996).

 

Una nuova estenzione di obblighi per la polizza rc auto
 

La sentenza del 2015 infatti estendeva l’obbligo della Polizza RCA ai casi di auto ferme e non in circolazione ma con riferimento al “mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata”.

La soluzione adottata dall’ultima sentenza, invece, è che sia legittimo interpretare “estensivamente” l'art. 2054 c.c. e, di conseguenza, estendere le norme in materia assicurativa anche alla circolazione delle auto nelle aree private, di qualunque genere, sia aperte al pubblico che recintate.

 

Cosa cambia per i possessori di auto e per le vittime di sinistro
 

La Corte ha reso la tutela delle vittime dei sinistri più efficace, nel rispetto delle norme Ue recepite nel Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005).

Con la sentenza n. 21983 si prevede infatti che tutti i veicoli, abilitati alla circolazione stradale, quando vengono utilizzati secondo l’uso per il quale sono stati prodotti, anche all’interno di un’area privata come un cortile, devono essere coperti dall’assicurazione RC auto obbligatoria prevista per legge e, in caso di danni a terzi, l’assicuratore è tenuto a risarcire la vittima.

 

Quando non è obbligatoria la polizza?
 

L’unico caso in cui quindi la copertura dell’assicurazione non è valida è l'ipotesi dell'uso del veicolo per finalità diverse, non ricollocabili al concetto di circolazione disciplinato dall'art. 2054 c.c. e dalla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi quindi “diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada”.

Ci si riferisce quindi a circostanze molto ristrette in cui il veicolo non è utilizzato come tale ma, per fare un esempio, come mezzo per sfondare la vetrina di un negozio. Circostanze quindi in cui la natura del veicolo, e la sua idoneità a circolare, non hanno rilievo, in quanto ne viene fatto un uso che non ha legami con il concetto di circolazione e le norme che lo regolamentano.