Tra i vantaggi che gli un Avvocato possono trarre dalla stipula di una Polizza Professionale merita una particolare attenzione la possibilità di ottenere una Copertura Retroattiva.
La sottoscrizione e il pagamento della Polizza Assicurativa RC per gli Avvocati, che tutela l’assicurato contro possibili accuse civili e spese mediche, è obbligatoria per legge e viene rinnovata ad ottobre.
L’obbligatorietà, ricordiamo, è stata sancita dalla legge 247/2012 che disciplina la copertura della responsabilità civile per i danni causati a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, commessi per colpa e colpa grave. Successivamente è stata ridefinita dal decreto del 22 Settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.238 dell’11 ottobre 2016 riguardante la copertura degli infortuni.
La retroattività nella RC per gli Avvocati
La retroattività si riferisce al periodo antecedente alla stipula del contratto.
Nel caso delle Polizze assicurative viene introdotta dall’art.2 “Efficacia nel tempo della copertura assicurativa”, del decreto del 22 Settembre 2016, attraverso la clausola “Claims Made”, che disciplina l’obbligo per l’assicurazione di intervenire a favore del professionista o degli eredi (in caso di decesso) «con una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della Polizza».
Il professionista ha la possibilità di ottenere una copertura per i danni e/o omissioni eventualmente commessi in un periodo precedente alla stipula della Polizza.
L’assicurazione si occuperà di coprire:
- La responsabilità civile dell’avvocato per i danni (patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri) che può aver causato, con colpa anche grave, a clienti e/o a terzi durante lo svolgimento dell’attività professionale. La copertura, inoltre, include anche la responsabilità civile dei collaboratori, praticanti e dipendenti.
- Le spese mediche necessarie in caso di infortuni (morte, invalidità permanente o temporanea) del professionista durante lo svolgimento dell’attività professionale. La copertura si estende anche ai suoi collaboratori e/o dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL. Sono inclusi, inoltre, i casi di incidenti conseguenti ad eventuali spostamenti durante lo svolgimento delle attività lavorative.
La condizione necessaria è che il professionista dichiari di non essere a conoscenza del sinistro. La pregressa conoscenza del danno, infatti, comporta il rigetto della richiesta di risarcimento.
La retroattività, quindi, permette di colmare il rischio della presenza di veri e propri vuoti di copertura che si possono verificare sia nel caso in cui sia trascorso troppo tempo tra la commissione del danno e la venuta a conoscenza di esso, che dalla discontinuità della copertura assicurativa in caso di cessazione, recesso o sostituzione di quest’ultima.
In questo modo si è dato vita ad un sistema che da un lato garantisce un livello di tutela adeguato ai clienti degli studi legali e dall’altro riduce il rischio di provocare danni, anche significativi, nella sfera patrimoniale e non patrimoniale della professione forense.
Il premio dell’assicurazione Professionale
La Polizza ha una validità di 12 mesi. Alcune compagnie come CNA Insurance Company (Europe) S.A offrono la possibilità per il professionista di avere la copertura con retroattività illimitata, comunque obbligatoria, senza costi aggiuntivi con un premio inferiore rispetto ai prezzi di mercato.
Per quanto riguarda invece i massimali minimi di copertura per fascia di rischio, è possibile consultare la tabella sul nostro sito.