Nel mondo delle assicurazioni si sente spesso parlare di tacito rinnovo. Tuttavia è fondamentale fare chiarezza su come funziona e quali polizze comprende per evitare di cadere in errore e di ritrovarsi inconsapevolmente senza una copertura assicurativa o con un contratto rinnovato a prescindere dalla nostra volontà.
Cos’è il tacito rinnovo
Per tacito rinnovo si intende il rinnovo automatico di una Polizza, salvo disdetta del cliente nel termine previso del contratto assicurativo che in genere varia dai 30 ai 60 giorni. La sua applicazione non riguarda tutti i tipi di polizze, non è obbligatoria e dove è presente può essere esclusa, in base alle politiche della Compagnia assicurativa.
Quali polizze comprendono il tacito rinnovo
Il tacito rinnovo può essere ancora previsto in diverse Polizze come la Polizza vita, Rc professionale e comunque in tutti gli altri casi che non comprendono le RC auto e moto. Ovviamente questa possibilità dipenderà da diversi fattori come la discrezionalità della Compagnia e le preferenze dell’assicurato.
La Compagnia inoltre ha il dovere di rendere visibile la clausola, e tutti i suoi dettagli, per permettere al cliente di scegliere la soluzione più adatta nella massima trasparenza.
Tacito rinnovo e Polizze Rc auto e moto
Per quanto riguarda le Polizze RC auto e moto il tacito rinnovo è stato abolito nel 2012 dal governo Monti.
Dal 1˚ gennaio 2013, e con efficacia retroattiva, quindi, in presenza di Polizze sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli la scadenza delle polizze coincide con la loro durata contrattuale.
In particolare:
- La Compagnia ha il dovere di informare il contraente che la sua polizza è in scadenza, in genere almeno entro 30 giorni prima di questa data;
- Il cliente ha un margine di 15 dopo la scadenza (periodo di tolleranza) per procedere con un rinnovo con la stessa Compagnia o per stipulare una polizza con un'altra assicurazione;
- La polizza ha una durata annuale;
- Non è previsto il tacito rinnovo;
- Allo scadere del contratto il cliente non è tenuto a informare la Compagnia della sua volontà di non proseguire il suo rapporto con essa.
Un discorso a parte deve essere fatto per le garanzie aggiuntive come le polizze infortuni al conducente, kasko, furto e incendio, danni ai cristalli ecc.
Per queste ultime infatti è stato possibile includere il tacito rinnovo fino al 29 agosto 2017, data in cui è entrato in vigore il DDL Concorrenza.
Oggi esistono due alternative:
- Se le garanzie accessorie sono state incluse nella polizza RC auto non è più possibile applicare il tacito rinnovo, sia nel caso in cui si trovino nello stesso contratto che in un contratto a parte.
- Se invece le garanzie accessorie sono state sottoscritte contestualmente all’acquisto di una nuova auto o di un finanziamento è ancora possibile includere il tacito rinnovo.